Crimini d’odio
Un crimine di odio è motivato da un pregiudizio, che si verifica quando un autore prende di mira una vittima a causa della sua appartenenza (reale o percepita) a un determinato gruppo sociale o demografico razziale:
- religione o religione percepita;
- orientamento sessuale o orientamento sessuale percepito;
- disabilità o presunta disabilità;
- persona transgender o presunta transgender.
Non tutti gli episodi di odio equivarranno a reati penali e comunque in Italia non esiste una definizione giuridica di crimine d’odio. Viene in genere utilizzata quella elaborata dall’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti Umani (Odihr) dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) in base alla quale il crimine d’odio è un reato, commesso contro un individuo e/o beni ad esso associati, motivato da un pregiudizio che l’autore nutre nei confronti della vittima, in ragione di una “caratteristica protetta” di quest’ultima. Il crimine d’odio, quindi, si caratterizza per la presenza di due elementi: un fatto previsto dalla legge penale come reato (cosiddetto reato base) e la motivazione di pregiudizio in ragione della quale l’aggressore sceglie il proprio “bersaglio”.
Questo è il motivo per cui i crimini d’odio vengono anche definiti target crimes o message crimes per evidenziare che si tratta di reati con uno specifico bersaglio, attraverso i quali l’autore intende lanciare un messaggio di non accettazione di quella persona e della relativa comunità di appartenenza.
Tipi di crimini d’odio
I crimini d’odio possono rientrare in uno dei tre tipi principali:
- aggressione fisica;
- abuso verbale;
- incitamento all’odio.
Aggressione fisica
L’aggressione fisica di qualsiasi tipo è un reato. Chiunque sia vittima di un’aggressione fisica dovrebbe denunciarla e a seconda del livello della violenza utilizzata, un autore può essere accusato di aggressione comune, lesioni personali effettive o lesioni personali gravi.
Abuso verbale
L’abuso verbale, le minacce o gli insulti possono essere un’esperienza comune ed estremamente spiacevole per i gruppi minoritari. Le vittime di abusi verbali spesso non sanno se è stato commesso un reato o credono di poter fare poco. Tuttavia, ci sono leggi in vigore per contrastare gli abusi verbali.
Incitamento all’odio
Il reato di istigazione all’odio si verifica quando qualcuno agisce in modo minaccioso e diretto a suscitare odio. Ciò potrebbe essere in parole, immagini, video, musica e include informazioni pubblicate su siti Web.
I contenuti che incitano all’odio possono includere:
- messaggi che invitano alla violenza contro una persona o un gruppo specifico
- pagine web che mostrano immagini, video o descrizioni di violenza contro chiunque a causa delle differenze percepite
- forum di chat in cui le persone chiedono ad altre persone di commettere crimini d’odio contro una persona o un gruppo specifico
Le caratteristiche protette in Italia dai Crimini d’odio
Sul piano giuridico, un crimine dell’odio si presenta come una norma penale, che pone in rilievo l’aspetto discriminatorio del gesto violento e vi ricollega un aggravio di pena.
Un crimine dell’odio può riguardare tanto la violenza sulle persone quanto quella sui beni legati alla vittima.
La Legge Mancino, può considerarsi un valido strumento nella lotta ai crimini d’odio. Essa incrimina tanto le violenze quanto l’incitamento alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, e coordinandosi con la legge n° 654 del 1975 appronta specifiche e ulteriori sanzioni anche per coloro che partecipano ad associazioni, movimenti o gruppi avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Tuttavia risultano totalmente sconosciuti all’incriminazione gli altri motivi discriminatori, in specie quelli relativi:
- all’orientamento sessuale;
- all’identità di genere;
- alla misoginia;
- alla disabilità.
Pur comunemente attinenti alle problematiche dei crimini d’odio in Italia non è stato possibile far approvare dai due rami del parlamento una legge inclusiva di tutti gli atti discriminatori. In particolare la cosiddetta Legge Zan “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità” ha ottenuto la sua approvazione alla Camera il 4 novembre 2020 ma successivamente si è arenato per la sua approvazione definitiva al Senato nel 2021.